Art. 1.

      1. All'articolo 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al gruppo di candidati che più si avvicina alla parità tra eletti di ciascun sesso, è attribuita una maggiorazione della quota del contributo di cui al comma 1, pari al 30 per cento della quota stessa».